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Scritto da Arch. Sara De Grossi   
Martedì 23 Marzo 2010 15:45

 LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI IN ITALIA E NEL LAZIO

 

Classi energetiche
CasaClima

Introduzione

Per certificazione energetica di un edificio si intende il complesso delle operazioni svolte al fine di  determinarne il consumo energetico e rilasciare un attestato, l’Attestato di certificazione energetica.

Nello specifico una corretta procedura di certificazione prevede sostanzialmente le seguenti fasi:

-         analisi del progetto o dello stato di fatto con estrazione dei dati utili alla modellazione energetica dell’edificio;

-         valutazione della prestazione energetica;

-         classificazione dei risultati,

-         redazione del certificato e dei suggerimenti ai fini del risparmio energetico.

L’introduzione della Certificazione energetica nella pratica edilizia non solo italiana è conseguente alle discussioni internazionali sulle problematiche del cambiamento climatico, sulla necessità di  diminuire le concentrazioni  dei gas serra nell’atmosfera come stabilito dal protocollo di Kyoto e sul concetto di sviluppo sostenibile.

Tali argomenti e la constatazione che, in Europa, il 40% dell’energia è consumato comparto edilizio hanno portato l’Unione Europea ad approvare alcune direttive nelle quali viene indicata la strada da percorrere ai Paesi membri in materia di efficienza e risparmio energetico.

Tra queste le più importanti sono la 2002/91/CE “Rendimento energetico nell’edilizia” e la 2006/32/CE “Efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici”.

Obiettivi della certificazione energetica

Qual sono gli obiettivi che si vogliono raggiungere con la certificazione energetica?

1)     la promozione della qualità energetica nel settore edilizio, questione che coinvolge i progettisti, le imprese e l’utente dell’immobile (proprietario o affittuario) e che apporta un valore aggiunto all’immobile stesso;

2)     l’offerta di un sistema oggettivo di valutazione delle prestazioni energetiche di un edificio che salvaguardi le esigenze e le aspettative dei clienti in materia di durata, costo di esercizio e confort della casa, e che consenta anche una corretta, immediata e garantita capacità di identificare la qualità energetica dell’edificio;

3)     lo sviluppo di un meccanismo virtuoso di domanda e di offerta di edifici sempre più efficienti.

Di fondamentale importanza è quindi proprio il ruolo del singolo cittadino. Difatti se non si crea una domanda competente ed esigente di edifici ben progettati dal punto di vista energetico, l’offerta di case efficienti resterà sempre di nicchia e molti costruttori, ma anche molti professionisti non saranno mai stimolati  a migliorare i propri standard qualitativi e di aggiornamento tecnico.

Quadro normativa Italiano

L’Italia norma l’argomento certificazione energetica a più riprese.

Difatti già prima dell’approvazione della direttiva europea, un articolo della Legge 10/91  prevedeva l’obbligo della certificazione energetica degli edifici ai fini della loro commercializzazione. Le modalità con cui produrre questo attestato le avrebbe dovute fornire un apposito decreto, però mai emanato. Rendendo così di fatto impossibile, a quel tempo, l’applicazione dell’istituto della certificazione energetica.

La norma specifica in materia di certificazione energetica, che, invece, recepisce la direttiva europea 2002/91/CE è il D.Lgs 192/2005, poi modificato dal D.Lgs 311/2006 e completato, ma non ancora definitivamente, dalle “linee guida nazionali per la certificazione energetica” del giugno 2009 e dal DPR n. 59 del 30 giugno 2009.

Analizzando le date è evidente il ritardo temporale con cui l’Italia recepisce la Direttiva Europea (2002, 2005, 2009).

Le finalità del suddetto complesso normativo modificato e integrato con successivi provvedimenti sono quelle di “stabilire le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, volte a favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas serra posti dal protocollo di Kyoto e promuovere la competitività dei comparti più avanzati.

Cosa disciplina questo complesso di norme?

disciplina :

1)     la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;

2)     L’applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche;

3)     I criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;

4)     Le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;

5)     I criteri per garantire la qualificazione e l’indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti; la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all’orientamento della politica energetica del settore;

6)     La promozione dell’uso razionale dell’energia attraverso l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore.

Qual è l’ambito  di applicazione di queste norme? Esso riguarda interveti di nuova costruzione, istallazione di nuovi impianti, esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti e ristrutturazioni sia di edifici che di impianti di qualunque categoria da quella residenziale a scolastica, terziaria o industriale.

Per quanto riguarda le ristrutturazioni la normativa prevede delle applicazioni integrali o limitate a seconda della superficie utile con esclusione degli edifici di particolare interesse storico, gli edifici industriali, artigianali o agricoli riscaldati solo da processi solo per le proprie esigenze produttive, fabbricati isolati con S.U.< 50mq e gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio.

Tale complesso normativo stabilisce quindi che nel caso di: interventi di nuova costruzione, ristrutturazioni con applicazione integrale del decreto, compravendita e locazione e richiesta di sgravi fiscali per interventi di riqualificazione energetica, gli edifici devono essere dotati al termine dei lavori dell’Attestato di certificazione energetica redatto da un tecnico competente.

A questo punto sorge il problema: come  e chi deve redigere tale attestato?

Il decreto 192/2005  stabiliva che ulteriori decreti attuativi da emettersi entro 180 indicassero le metodologie di calcolo per redigere gli attestati e i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti.

Di fatto solo a Giugno 2009 sono state emesse le  “linee guida nazionali per la certificazione energetica” in cui vengono stabiliti i criteri di calcolo, i requisiti minimi per la redazione degli attestati i criteri generali di prestazione per l’edilizia convenzionata, pubblica e privata, attuando, lasciando ancora aperta la questione sui requisiti professionali e i criteri di accreditamento degli esperti.

A causa di questo ritardo nell’emanazione dei decreti attuativi, e grazie alla clausola di cedevolezza contenuta in uno degli articoli del 192/2005, secondo cui le regioni e le provincie autonome hanno il potere di recepire in modo autonomo i contenuti della direttiva europea e dei decreti nazionali, purché ne vengano salvaguardati vincoli e principi fondamentali, molte regioni come la Lombardia, l’Emilia Romagna, la Liguria e per prima la Provincia Autonoma di Bolzano hanno avviato autonomamente procedure di certificazione energetica e di accreditamento degli esperti.

Per tutte le altre Regioni e province autonome che non avevano e non hanno a tutt’oggi legiferato in materia, fino all’entrata in vigore di tali decreti attuativi, il decreto stabiliva delle norme transitorie per la prestazione energetica, sostituite oggi dalle norme dei decreti attuativi stessi. In assenza del decreto relativo ai requisiti professionali e di accreditamento degli esperti, si fa riferimento al DLgs 115/2008, in cui si definisce che il tecnico abilitato alla certificazione è un tecnico operante sia come dipendente di enti pubblici o privati che come professionista libero o associato, iscritto ai relativi ordini, che però non sia in alcun modo coinvolto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio. Quindi, nelle regioni che non hanno legiferato in materia ogni professionista dall’architetto al geometra può certificare.

Tale mancanza di omogeneità legislativa causata dai ritardi nazionali e regionali nella materia, ha determinato confusione sia nei professionisti che negli utenti degli immobili e mancanza di trasparenza. Sarebbe auspicabile in futuro una maggiore chiarezza da parte dei legislatori e comprensibilità e maggiore omogeneità delle norme e delle procedure nelle varie regioni.

Come è evidente tale normativa è ancora in divenire, in quanto prevede soltanto la certificazione dei consumi energetici invernali e dell’acqua calda sanitaria, ma in futuro, una volta stabilite le metodologie di calcolo saranno certificati anche i consumi energetici estivi e per l’illuminazione. (so che è stata redattala norma uni che va a completare la determinazione delle prestazioni estive degli edifici).

Di fatto, la normativa pone i limiti al consumo di energia primaria e classifica gli edifici in base a tale consumo dalla A alla G in cui la G è la peggiore.( Per energia primaria si intende energia non rinnovabile, ovvero nella realtà energia fossile (petrolio)).

Tale tipologia di classificazione favorisce è vero l’utilizzo di impianti efficienti e energie rinnovabili, ma non da sufficientemente peso alla qualità e all’ efficienza di un involucro edilizio ben progettato a basso consumo, presupposto fondamentale per il risparmio energetico. Infatti il risparmio è la fonte energetica più importante di cui oggi disponiamo.

Tale complesso normativo ha comunque con  suoi limiti il pregio di considerare l’edificio e gli impianti come un sistema unico, introducendo una buona pratica progettuale in cui il progettista architettonico e l’impiantista operano in sinergia e non in tempi separati come molto spesso accade nella pratica.

Quadro normativa della Regione Lazio

Torniamo ora alle questioni regionali e vediamo qual è la situazione normativa nel Lazio.

Da poco è stata adottato come regolamento attuativo della legge regionale 6/2008 sulla bioedilizia il Protocollo Itaca.

Esso è un sistema di valutazione di sostenibilità ambientale che i rifà al sistema di valutazione Internazionale GBC ed è denominato di II generazione in quanto ha la caratteristica di non avere limiti strutturali e di non essere legato ad una specifica regione geografica.

Infatti esso è un metodo di valutazione, ma anche di progettazione che può essere adattato alle condizioni locali in cui viene applicato pur mantenendo la medesima terminologia e struttura di base.

Nella versione completa tale strumento prevede 8 aree e 49 criteri di valutazione, mentre nel Lazio sono previste 5 aree e 15 sottocriteri. Ad ogni criterio è attribuito un punteggio da –1 a +5 con un peso in percentuale. E’ proprio grazie a tale procedura che è possibile tarare  questo metodo a seconda delle diverse aree geografiche. Ad esempio nel lazio agli aspetti energetici viene attribuito un peso del 60%.

Questo sistema di valutazione della sostenibilità degli edifici, quindi, coniuga la certificazione ambientale con quella energetica.

La certificazione della  sostenibilità  degli interventi in bioedilizia, che si ottiene applicando il protocollo ITACA, ha carattere volontario e costituisce condizione per l’accesso agli incentivi e contributi previsti ma comprende la certificazione energetica obbligatoria secondo la normativa nazionale.

Questo è un passaggio poco comprensibile, in quanto non è chiaro come andrà fatta una certificazione energetica al di fuori degli interventi di sola bioedilizia (esempio nel caso di compravendite).

Altro passaggio ancora non chiaro è la questione della regolamentazione dei requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti. Infatti ci chiediamo, se in analogia con le altre regioni come le Marche e la Puglia, dove è stato approvato il protocollo ITACA, saranno istituti albi specifici a cui accedere tramite corsi appositi. Se si sarebbe auspicabile che chi ha conseguito già a proprie spese master o corsi specialistici in materia di certificazione energetica ed ambientale, possa essere equiparato ed iscrivesi all’albo senza dover frequentare e pagare nuovi corsi abilitanti.

Inoltre, alla luce di quanto suddetto come si pone la regione Lazio nei confronti

libera circolazione dei certificatori indipendentemente dalla regione di residenza?

Sarebbe difatti auspicabile che il certificatore possa essere messo in grado di operare se non su tutto il territorio nazionale, quanto meno nelle regioni che abbiano adottato il Protocollo Itaca.

Inoltre, data la condizione di debolezza del professionista e ancor più del certificatore singolo nei confronti della classe imprenditoriale e di committenti poco illuminati e poco lungimiranti, ci chiediamo se non sia opportuno prevedere alle spalle dei certificatori un ente terzo indipendente e autonomo, esempio L’agenzia CasaClima di Bolzano, che emette i certificati garantendo trasparenza e qualità in tutto il processo edilizio dalla progettazione alla realizzazione. Dico questo perché nella pratica, così come normata oggi, il certificatore viene considerato un onere ed una figura scomoda ed è costretto il più delle volte a certificare edifici, di cui non ha la possibilità di controllare realmente che siano realizzati a regola d’arte e secondo i limiti di legge.

Il certificatore dovrebbe essere invece considerato un supervisore garante del Diritto che ognuno di noi e le generazioni future hanno di abitare in edifici sani di qualità, a basso consumo energetico e nel rispetto dell’ambiente. Ciò è possibile solo se, egli ha alle spalle un ente terzo indipendente e forte e non è lasciato solo a difendere una questione così importante.

Concludo che l’abitare in edifici sani di qualità, a basso consumo energetico e nel rispetto dell’ambiente dovrebbe essere considerato un DIRITTO e non un’opportunità per pochi.

 


Ultimo aggiornamento Martedì 23 Marzo 2010 16:59